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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Per legge (l’articolo 120 del Codice delle assicurazioni), quando un intermediario vende una polizza, è tenuto a fornire tutta una serie di informazioni precontrattuali di varia utilità che il consumatore ha diritto di avere (e che può quindi pretendere) e l’intermediario ha il dovere di fornire.

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