RC Medici
La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo,
di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.
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I medici che esercitano la professione in qualità di liberi professonisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale, come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, datato 7 agosto 2012. Secondo il comma 1 del medesimo articolo, infatti, il professionista è tenuto ad informare il cliente dei dettagli della polizza e del relativo massimale, nonché di ogni successiva variazione. L’obbligo è stato successivamente confermato dall’art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco.
Tutela dei professionisti sanitari: a cosa serve?
La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo, di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.
Coperture principali
✅ Danni involontari ai pazienti, dovuti a: • negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’attività professionale • strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita; • fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato è tenuto a rispondere; • pratiche di telemedicina;
✅ Interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall’attività abituale dell’assicurato;
✅ Fatti commessi dal medico che sostituisce l’assicurato, se esiste una responsabilità in capo a quest’ultimo;
✅ Responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
✅ Attività intramoenia, anche allargata, e prestazioni in convenzione con il SSN;
✅ Prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
✅ Azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Garanzie aggiuntive: (opzionali)
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Esclusioni: cosa non è assicurato
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Franchigie e massimali
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Ordinamenti richiesti
- Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
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Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente.
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Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente.
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Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.
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Dipendente del SSN con intramoenia.
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Medico Dipendente del SSN con extramoenia.
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Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.
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Inquadramenti atipici che normalmente sono assimilati per normato e tariffe al libero professionista.
