RC Medici

La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo,
di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.

RC Medici: scopri di più

I medici che esercitano la professione in qualità di liberi professonisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale, come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, datato 7 agosto 2012. Secondo il comma 1 del medesimo articolo, infatti, il professionista è tenuto ad informare il cliente dei dettagli della polizza e del relativo massimale, nonché di ogni successiva variazione. L’obbligo è stato successivamente confermato dall’art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco.

Tutela dei professionisti sanitari: a cosa serve?

La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo, di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.

Coperture principali

Danni involontari ai pazienti, dovuti a: • negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’attività professionale • strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita; • fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato è tenuto a rispondere; • pratiche di telemedicina;
Interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall’attività abituale dell’assicurato;
Fatti commessi dal medico che sostituisce l’assicurato, se esiste una responsabilità in capo a quest’ultimo;
Responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
✅  Attività intramoenia, anche allargata, e prestazioni in convenzione con il SSN;
Prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
Azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

Garanzie aggiuntive: (opzionali)

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Esclusioni: cosa non è assicurato

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Franchigie e massimali

 

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Ordinamenti richiesti

  • Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
  • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente.

  • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente.

  • Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.

  • Dipendente del SSN con intramoenia.

  • Medico Dipendente del SSN con extramoenia.

  • Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.

  • Inquadramenti atipici che normalmente sono assimilati per normato e tariffe al libero professionista.