RC Professionale

AVVOCATI

Tutela degli esperti di diritto

Con la pubblicazione in G.U. (serie gen. 11 ottobre 2016, n. 238) del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 diventa attuale l’obbligo degli avvocati di stipulare un’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale. L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. 

Copertura dai danni

  • Danni patrimoniali
  • Danni non patrimoniali
  • Danni indiretti
  • Danni permanenti
  • Danni temporanei
  • Danni futuri

È inoltre prevista la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Dettagli

TECNICI

Tutela dei professionisti tecnici

La responsabilità civile professionale tutela il tecnico da eventuali richieste di risarcimento da parte dei clienti. La polizza copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività.

L’assicurazione tecnici copre i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni, i danni subiti dalle opere progettate derivanti dalla loro rovina totale o parziale, i danni derivanti da sopensioni di attività imprenditoriali, la responsabilità relative all’attività di controllo e supervisione lavori.

 

Le professioni tecniche:

  • Agronomo
  • Geometra
  • Architetto
  • Ingegnere
  • Geologo
  • Perito
  • Archeologo

COMMERCIALISTI

Tutela dei commercialisti

La polizza professionale copre i danni in caso di richiesta risarcimento danni o avviso di garanzia per un presunto errore nello svolgimento della professione.

Si tratta di  danni relativi a consulenza fiscale e tributaria, perdita o distruzione involontaria di documenti, sanzioni fiscali, errori nella gestione della contabilità e i danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti che svolgono la propria attività in nome e per conto del commercialista. La polizza a copertura dei rischi evita dunque, al professionista, disagi in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuali causati a terzi.

Categorie interessate

  • Dottore commercialista

  • Consulente del lavoro

  • Tributarista

  • Revisore e amministratore

  • Società di servizi contabili